‘’Burkini’’, ASGI: si rispetti la libertà di culto

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Burkini sul lungomare, polemiche a Trieste . L’ASGI interviene ricordando che la nostra Costituzione e la Carta europea per i Diritti dell’Uomo garantiscono la libertà di culto.Una decisione che andasse in direzione contraria sarebbe discriminatoria e  costituirebbe una grave violazione dei principi costituzionali e comunitari .

 

A seguito delle polemiche sviluppatesi a seguito della presenza, nelle spiagge di Trieste, di alcune donne vestite con il costume da bagno, comunemente noto come “burkini”, la sezione ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) del FVG, ha inviato una breve nota con la quale si chiariscono i profili giuridici .

 


 

L’ASGI – associazione di giuristi che ha, nel tempo, contribuito con propri documenti all’elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, anti-discriminazione, asilo e cittadinanza e che opera nell’ambito della tutela dei diritti dei cittadini stranieri ed apolidi –  interviene sulla questione che ha acceso il dibattito cittadino nelle ultime settimane in merito alla questione del ‘’burkini’’, al fine di sottolineare alcuni fondamentali principi di diritto.

Innanzitutto si ricorda che l’art. 8 della Costituzione italiana garantisce la libertà di culto e tutela di conseguenza la possibilità da parte dell’individuo di manifestare liberamente il proprio credo.

Anche la CEDU (Carta Europea dei diritti dell’Uomo) garantisce la libertà di culto e all’art. 9 stabilisce che: “. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include (…) la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”.

Il fatto di indossare il ‘’burkini’’ rientra nella pratica religiosa ed a tale proposito sempre l’art. 9 della CEDU specifica che: “La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Solo la legge può imporre delle limitazioni alle pratiche religiose, ma solo allorché si debbano tutelare altri diritti fondamentali, quali la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine, la salute o la morale pubblica, o la protezione dei diritti e della libertà altrui e soltanto se la restrizione della libertà di manifestare il proprio credo rappresenta l’unico strumento idoneo a garantire gli altri interessi.

Una donna che indossa il costume da bagno integrale sceglie di manifestare il proprio credo attraverso l’uso di abiti propri della propria religione; in altre parole chi indossa il ‘’burkini’’ lo fa nella convinzione di rispondere a un precetto religioso e quindi lo considera “pratica religiosa”.

Una decisione del Comune di Trieste o di qualunque altra amministrazione che andasse in direzione contraria, costituirebbe una grave violazione dei principi costituzionali e comunitari citati, oltrechè una discriminazione diretta, perché porrebbe in una condizione di svantaggio determinati soggetti (tra l’altro tutti appartenenti al genere femminile!) in ragione o a causa delle loro convinzioni religiose.
Avv. Dora Zappia – referente ASGI-FVG


Il precedente

Si ricorda la precedente azione legale dell’ASGI che portò all’ ordinanza del 14 aprile 2014 del giudice del Tribunale civile di Torino con cui venne dichiarato discriminatorio il comportamento del Comune di Varallo (Vercelli) : con l’ordinanza n. 99/09, tale Amministrazione comunale aveva disposto il divieto (con previsione di relativa sanzione amministrativa in caso di violazione) di indossare il “burkini” su tutto il territorio comunale “nelle strutture finalizzate alla balneazione”, nonchè il divieto “di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, quale a titolo esemplificativo caschi motociclistici al di fuori di quanto previsto dal codice della strada e qualunque altro copricapo che nasconda integralmente il volto”.

Secondo il giudice di Torino l’ordinanza comunale “discriminava l’utilizzo di un costume da bagno, sostanzialmente corrispondente (tranne per il materiale da fabbricazione) ad una muta da subacqueo (certamente mai vietata nelle strutture finalizzate alla balneazione), adottato espressamente da alcune credenti di religiose islamica”. “I cartelli originari oggetto del ricorso introduttivo poi, così come descritti supra, – prosegue l’ordinanza del giudice di Torino – erano certamente (e fortemente) discriminatori perchè il divieto che dal cartello promanava veniva radicato tramite focalizzazione del messaggio (tra l’altro, dai forti contenuti anche nelle immagini figurative) soprattutto sulle minoranze femminili ed islamiche; divieto reso ancor più tagliente dall’utilizzo improprio del simbolo del divieto di sosta (riferito a tutte le condotte vietate) che l’art. 158 del Codice della Strada prevede per i veicoli e non per gli esseri umani”.

 

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