Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, ordinanza del 30 marzo 2016

Poiché lo straniero titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo gode, ai sensi dell’art. 11 direttiva 2003/109, della parità di trattamento con il cittadino nazionale nelle procedure per l’ottenimento di un alloggio, costituisce discriminazione la previsione, in un bando per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, del requisito –  per i soli stranieri –  dello svolgimento di attività lavorativa o della iscrizione nelle liste di collocamento; non rileva, in proposito, che tale requisito sia previsto anche da una fonte di rango primario (nella specie la Legge Regionale della Regione Toscana 96/96) poiché la pubblica amministrazione è tenuta a dare applicazione diretta alla citata direttiva, bisogna applicando la difforme disposizione nazionale o regionale.

Accesso agli alloggi di edilizia popolare – diritto alla parità di trattamento tra stranieri lungo soggiornanti e italiani – art. 11 direttiva 2003/109 – sussiste – bando contenente per i soli stranieri il requisito dello svolgimento di attività lavorativa – illegittimità – discriminazione – sussistenza – conformità del bando a una legge regionale  – irrilevanza

Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, ordinanza del 30.3.2016, est. La Bella, XXX (avv. Guariso e Randellini) c. Comune di Arezzo (avv. Riccirini).