Il TAR della Campania, accogliendo il ricorso contro il diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in base al costante orientamento della giurisprudenza amministrativa,chiarisce che l’automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. “ostativi” non può essere applicato a sentenze intervenute anteriormente all’entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione.Tale principio, insito nel più generale principio dell’irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all’epoca della sua commissione, non determinava ex se l’impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell’opportunità di concederlo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2014, proposto da:
—, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppa Intiglietta, con domicilio eletto presso l’avv. Mirko Di Bella presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Caserta, in persona del legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Napoli, presso la quale sono domiciliati in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento del provvedimento emesso dal questore di caserta del 26 luglio 2013 con il quale è stato decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Caserta in persona dei legali rappresentanti p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 28 ottobre 2011 il ricorrente ha proposta istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, respinta con decreto del 26 luglio 2013, notificato in data 28 novembre 2013, in ragione di sentenze di condanna a suo carico datate il 31.12.2001 e 27.02.2006 per violazione dell’art. 171 della legge 633/41 e per notizie di reato datate 14.12.2005 e 11.04.2007 sempre per violazione dell’art. 171 della legge 633/41.
I detti delitti sono stati considerati dall’amministrazione ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio richiesto.
Avverso il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, in questa sede avversato, si deduce:
– mancata comunicazione del preavviso di rigetto del provvedimento impugnato;
– violazione di legge, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione per essere stato il ricorrente considerato persona socialmente pericolosa solo sulla base delle condanne richiamate nel provvedimento;
– violazione dell’art. 5, co. 5 del d. lgs. 286/1998 per non aver l’amministrazione considerato la situazione complessiva in cui versa il ricorrente e cioè il suo inserimento sociale e lavorativo, tenuto anche conto che al momento dell’adozione dell’avversato decreto il ricorrente disponeva di regolare occupazione e alloggio;
– violazione dell’art. 9 e 5 co. 9 del d. lgs. 286/98 per non essere stato considerato che il ricorrente soggiorna in Italia da 11 anni.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente affermando l’infondatezza del proposto ricorso e chiedendo che venga respinto.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto siccome fondato.
Risultano in particolare fondate le censure di violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione secondo le argomentazioni che di seguito saranno esplicitate anche in ragione dell’orientamento giurisprudenziale in materia di questa sezione.
Va, infatti, considerato che il provvedimento di rigetto impugnato si fonda esclusivamente sulla esistenza, a carico del ricorrente, “di sentenze di condanna datate il 31.12.2001 e 27.02.2006 per violazione dell’art. 171 della legge 633/41;” e “che lo stesso annovera notizie di reato datate 14.12.2005 e 11.04.2007 sempre per violazione dell’art. 171 della legge 633/41”.
In ragione di tali delitti considerati ostativi al rilascio del titolo richiesto, l’amministrazione procedente ha affermato che il ricorrente non avrebbe potuto presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Va evidenziato che le condanne sulle quali si fonda il diniego risalgono tutte a data antecedente la modifica dell’art. 4, comma 3, del Testo unico n. 286 del 1998, quale operata dall’art. 1, comma 22, lettera a) della l. n. 94 del 2009, ai cui sopravvenuti sensi “la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni di cui al Titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli artt. 473 e 474 c.p. impedisce l’ingresso dello straniero in Italia”, con la conseguenza che le stesse non precludono in via automatica il rinnovo del titolo richiesto, necessitando al riguardo di adeguata motivazione sull’eventuale pericolosità sociale, valutazione che nella specie è mancata (T.A.R. Napoli, sez. VI,
7 novembre 2012, n. 434).
Va poi tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. “ostativi” non può essere applicato a sentenze intervenute anteriormente all’entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione, essendo tale principio insito nel più generale principio dell’irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all’epoca della sua commissione, non determinava ex se l’impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell’opportunità di concederlo (T.A.R. Liguria, Sez. II, 7.10.2011 n. 1432, C.S., Sez. VI, 8.7.2010 n. 4444, T.A.R. Milano, sez. IV, 02/12/2013, n. 2644)
In conclusione il ricorso proposto merita accoglimento, dovendo convenirsi che dai contenuti del provvedimento impugnato non si trae che le descritte circostanze, in fatto ed in diritto, siano state tenute nel debito conto dall’amministrazione procedente e che, in conseguenza, sia stata evidenziata in questa sede la pericolosità sociale, attuale e concreta del ricorrente. Né, contrariamente a ciò che si afferma nella memoria del 21 gennaio 2014, vengono in evidenza elementi che corroborano quanto affermato dall’amministrazione, peraltro non espressi nel provvedimento oggetto del contendere, secondo cui “l’istante vive di proventi illeciti e che il permesso di soggiorno era solo una semplice copertura per nascondere lo svolgimento di attività illecite dalle quali trarre maggiori fonti di guadagno”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va accolto e per l’effetto annullato il provvedimento impugnato, con salvezza di quelli ulteriori.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)