Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
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Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
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Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
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Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sentenza del 16 aprile – 7 maggio 2014, n. 2482
Il TAR Campania ha ritenuto illegittimo il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato presentata , non ritenendo prova idonea a dimostrare la falsità del contratto di lavoro depositato in atti la testimonianza di un vicino dei datori di lavoro del cittadino straniero.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2014, proposto da:
—-, rappresentato e difeso dall’avv. Ivana Nicolo’, con lei domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 111;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del 6.6.2012 prot.n.150 notificato in data 11.11.2013 con il quale il Questore di Caserta ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il presente ricorso ha ad oggetto il decreto del 6.6.2012 prot.n.150 notificato in data 11.11.2013 con il quale il Questore di Caserta ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
1.2. Il provvedimento impugnato è fondato sulla fittizietà del rapporto di lavoro posto a fondamento dell’istanza in quanto il datore di lavoro del ricorrente, —, sarebbe risultato sconosciuto all’indirizzo indicato come luogo di lavoro.
2.1. Tale ultima circostanza è vivacemente contestata da parte ricorrente che ha prodotto il contratto di lavoro con il predetto —, nonché la comunicazione di variazione del posto di lavoro inviata all’Amministrazione procedente, successiva alla cessazione del rapporto lavorativo con il predetto—, avvenuta in data 22.01.2012 (è ampiamente documentata l’attuale attività del ricorrente come bracciante agricolo).
2.2. Coerentemente con tale contestazione, parte ricorrente censura l’atto per il vizio di eccesso di potere dipeso dal difetto di istruttoria e dal travisamento dei fatti.
3.1. Le affermazioni della parte, documentate nei modi sopra descritti, inducevano il Tribunale a rendere, all’esito dell’udienza del 22.01.2014, l’ordinanza n. 102/2014 con cui si ordinava alla Questura di Caserta di depositare, tra l’altro, gli atti istruttori da cui si sarebbe desunta la falsità del rapporto di lavoro denunciato.
3.2. L’ordinanza era adempiuta mediante il deposito di documentazione in data 13.02.2014. Da essa si evinceva che gli accertamenti in ordine alla falsità del rapporto erano consistiti nell’escussione a sommarie informazioni, in data 12.03.2012, di tale —-, vicino di casa del datore di lavoro, che affermava di non aver visto alcun lavoratore straniero alle dipendenze della ‘famiglia….’, di non riconoscere la foto del ricorrente e che, comunque, i coniugi —-sono soliti ‘recarsi a lavorare dalle 8.00 alle 22.00’ ogni giorno.
4.1. L’esposizione che precede dimostra la fondatezza della censura sopra descritta e la non accoglibilità delle osservazioni svolte in senso opposto dall’Avvocatura erariale per conto dell’Amministrazione, ritualmente costituita.
4.2. Da un lato, infatti, v’è una chiara contraddizione tra quanto affermato nella motivazione del provvedimento e le risultanze istruttorie: il datore di lavoro, pur non presente al momento dell’accertamento, era conosciuto all’indirizzo indicato in sede istruttoria, com’è confermato dalle affermazioni del vicino di casa, —-.
4.3. Dall’altro lato, va osservato che le informazioni ottenute da un vicino di casa in merito all’esistenza di un rapporto di lavoro intrattenuto da persone con cui ci si limita a “condividere le stesse pertinenze abitative” (v. verbale di sommarie informazioni del 12.03.2012), non costituisce prova idonea a dimostrare la falsità del contratto di lavoro depositato in atti. E tanto va ribadito, a maggior ragione, nella misura in cui le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione (in data 25.01.2012), ritualmente comunicata all’amministrazione competente.
5.1. Quanto precede dimostra la fondatezza del ricorso che va accolto per le assorbenti ragioni indicate con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.
5.2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €. 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)